Statuto

Statuto della Fondazione Brigata Maiella

ART.1 – DENOMINAZIONE
1. È costituita senza fini di lucro la "Fondazione Brigata Maiella".

ART.2 – SEDE
1. La Fondazione ha sede legale a Gessopalena (CH), nel luogo reso disponibile dall’Amministrazione comunale.
2. Una sede operativa e/o di rappresentanza è istituita a Pescara, nel luogo reso disponibile dalla Fondazione Pescarabruzzo.
3. Rientra nelle facoltà del Consiglio di Amministrazione il poter disporre di altre sedi in Italia all’estero, ritenute necessarie e compatibili per l’adempimento della sua missione.

ART.3 SCOPI ISTITUZIONALI
1. La Fondazione è estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione politica.
2. Essa ha lo scopo di perpetuare la memoria del “Gruppo Patrioti della Maiella” e valorizzare a livello locale, regionale e in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato dai suoi combattenti alla causa della libertà, della pace e della democrazia.
3. A tal fine l'attività della Fondazione riguarda, in particolare:
a) la raccolta di materiale storico, fotografico, bibliografico e documentale sul "Gruppo Patrioti della Maiella" anche noto come “Brigata Maiella”, sulla Resistenza abruzzese, italiana ed europea nell'ultimo conflitto mondiale;
b) la conservazione e la digitalizzazione del materiale raccolto per agevolarne la consultazione e la divulgazione;
c) la promozione, realizzazione e gestione, nel quadro di una più ampia conoscenza della storia contemporanea, di attività scientifiche, culturali, divulgative e celebrative con il concorso di enti, associazioni o persone singole che perseguano in tutto o in parte scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione.
4. La Fondazione assume anche lo scopo di incentivare nei giovani ed in tutti i cittadini l'amore per la Patria, per la pace, per le libertà democratiche, per il lavoro, per la cultura della legalità ed il senso dell’onore, nonché per i sentimenti volti a rafforzare nel tempo il grande progetto dell’unità dei popoli e degli Stati europei, in modo che comprendano il sacrificio di quanti imbracciarono le armi per tali ideali contro la tirannia e la dittatura, per il riscatto della dignità dell'Italia nel contesto della comunità internazionale.

ART. 4 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è costituito da:
a) erogazioni effettuate dai Fondatori per alimentarne la consistenza;
b) beni mobili, immobili, altri fondi di lasciti, donazioni ed erogazioni liberali che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati espressamente ad incremento del patrimonio;
c) elargizioni e contributi di enti pubblici, privati e di persone fisiche;
d) eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
e) fondi di riserva comunque costituiti.

ART. 5 – REDDITI
1. La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con:
a) ogni contributo, elargizione, oblazione ed erogazione proveniente dai Fondatori, dagli aderenti di cui al successivo punto 2. nonchè da terzi a qualsiasi titolo, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
b) i redditi derivanti dal suo patrimonio e gli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento dello stesso;
c) gli eventuali introiti realizzati dallo svolgimento della sua attività;
d) i contributi derivanti dalla L.R. 6 luglio 1999, n. 40: Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione “Brigata Maiella”.
2. Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di chi intende aderire alla Fondazione in qualità di aderente tesserato sostenitore, la cui lista può essere pubblicata sul suo sito web ufficiale a cura del Presidente o suo delegato.

ART. 6ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Sono organi della Fondazione:
a) la Consulta dei Fondatori;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico), se nominato;
e) il Comitato Tecnico-Scientifico.

ART.7 – GRATUITÀ DELLE CARICHE
1. Tutte le cariche sono gratuite, tenuti presenti i fini della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l’eventuale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle adunanze o alle attività di istituto, previa rappresentazione di idonea documentazione.

ART.8CONSULTA DEI FONDATORI
1. La Consulta dei Fondatori ha funzioni di indirizzo. Ne fanno parte i soggetti come di seguito indicati:
a) il Presidente pro tempore della Regione Abruzzo o un suo delegato;
b) il Sindaco pro tempore o un suo delegato del Comune di:

  • Asiago
  • Bologna
  • Brisighella
  • Casoli
  • Gessopalena
  • Pesaro
  • Sulmona
  • Taranta Peligna
  • Torricella Peligna;

c) il Rappresentante legale pro tempore dell’Associazione Nazionale ex Combattenti Gruppo Patrioti della Maiella o un suo delegato;
d) il Rappresentante legale pro tempore della Fondazione Pescarabruzzo o un suo delegato;
e) il Rappresentante legale pro tempore dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara o un suo delegato;
f) eventuali altri soggetti dichiarati Fondatori ai sensi del successivo articolo.

ART.9 – POTERI DELLA CONSULTA DEI FONDATORI
1. La Consulta ha competenza esclusiva per:
a) nomina e revoca dei membri di sua competenza del Consiglio di Amministrazione;
b) eventuale nomina e revoca dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti o del Revisore Unico;
c) riconoscimento della qualifica di Fondatore ai sensi del successivo comma del presente articolo;
d) attribuzione della qualifica di Fondatore a ulteriori soggetti che abbiano particolari meriti nell’ambito delle attività istituzionali della Fondazione, con deliberazione presa a maggioranza di almeno due terzi dei Fondatori presenti.
2. La Consulta può rappresentare proposte e suggerimenti in relazione al programma di attività annuale della Fondazione.

ART.10CONVOCAZIONI DELLA CONSULTA DEI FONDATORI
1. L’adunanza della Consulta dei Fondatori deve essere convocata ad ogni scadenza di mandato del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo, se nominato.
2. L’adunanza è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o l’Organo di Controllo, se nominato.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti dal Presidente della Fondazione attraverso qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione, ai soggetti componenti la Consulta e l’Organo di Controllo, se nominato; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata, con le medesime modalità, senza il rispetto del predetto termine.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA DEI FONDATORI
1. Le adunanza della Consulta sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 16. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di membri pari almeno alla metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti; in ogni caso si conteggia tra i presenti anche il Presidente della seduta.
2. Alle adunanze della Consulta partecipano l’Organo di Controllo, se nominato, il Segretario Generale o in mancanza, assenza o impedimento di quest’ultimo, qualunque altro soggetto all’uopo delegato dal Presidente con funzione di Segretario verbalizzante; possono altresì partecipare, su invito del Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. Ogni membro ha diritto ad un voto; detto voto deve essere espresso personalmente o può essere delegato. Anche il Presidente della Fondazione ha diritto ad esprimere il proprio voto.
4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità dei voti la proposta si intenderà approvata o respinta secondo l’espressione del voto del Presidente.
5. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che la Consulta, all’unanimità, stabilisca altra forma di votazione.
6. Delle riunioni della Consulta il Segretario Generale, ove nominato, o il facente funzioni di Segretario verbalizzante, redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

ART.12CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri dei quali tre sono nominati dalla Consulta dei Fondatori e quattro sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, scegliendo tra una rosa composta da dodici nominativi indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo art. 18.
2. La qualifica di Consigliere di Amministrazione può essere attribuita a persone che abbiano capacità rappresentative, alto profilo professionale ed indiscussa probità ed idoneità etica, confacenti ad un Ente senza scopo di lucro e di prestigioso profilo morale e istituzionale.

ART. 13 - DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se scaduti, essi rimangono nell’ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
2. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non interviene alle sedute per due volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, decade dall’ufficio e se ne avvierà il procedimento di sostituzione ad iniziativa del Presidente.
4. Il componente del Consiglio dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quinquennio successivo.
5. Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione per cooptazione e il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del periodo di mandato dell’organo collegiale.

ART. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza eccezione alcuna ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo istituzionale; ha funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività della Fondazione e assume direttive di carattere generale.
2. Il Consiglio in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) delibera progetti speciali;
c) verifica lo stato di attuazione del programma annuale nella sua esecuzione e nei suoi obiettivi;
d) delibera la dotazione di un fondo di economato per gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento dell’Ente;
e) approva le eventuali modifiche statutarie;
f) approva eventuali regolamenti per disciplinare le procedure di costituzione e funzionamento degli organi statutari e per le attività di gestione.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente della Fondazione, nonché un Vice Presidente.
4. Il Consiglio può nominare altresì un Segretario Generale.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, individuandoli tra personalità di riconosciuta levatura morale e professionale.

ART.15 – NORMATIVA PER LE CONVOCAZIONI E LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio può riunirsi presso la sede legale e/o di rappresentanza, quella operativa o altrove, almeno una volta all’anno e tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari compiti.
3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti attraverso qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, ai soggetti componenti il Consiglio e l’Organo di Controllo, se nominato; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata, con le medesime modalità, senza il rispetto del predetto termine.
5. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, è validamente costituito quando sia rappresentata la maggioranza dei suoi membri conteggiando i presenti e le eventuali deleghe agli stessi degli assenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART.16 PRESIDENTE
1. La firma e la rappresentanza della Fondazione anche in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, in caso di urgenza, adotta anche tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della Fondazione, informandone il Consiglio nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
2. Al Presidente, in via semplificativa e non tassativa, spettano i seguenti poteri:
a) rappresentare la Fondazione in qualsivoglia atto e nei rapporti con qualunque soggetto;
b) convocare e presiedere la Consulta dei Fondatori, coordinandone i lavori;
c) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
d) sovrintendere al buon funzionamento dell’Ente e riferire al Consiglio di Amministrazione sull’andamento delle gestioni;
e) firmare la corrispondenza e gli atti della Consulta dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, vigilando sull’esecuzione delle deliberazioni e sull’operato del Comitato Tecnico-Scientifico;
f) redigere la relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione, nonché il programma per l’anno successivo;
g) curare la corretta gestione amministrativa ed economica della Fondazione e vigilare sul mantenimento dell’equilibrio di bilancio proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;
h) formulare proposte;
i) adottare tutti i provvedimenti volti al miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dell’Ente, curando tutte le pratiche per l’ottenimento dei fondi necessari alla realizzazione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
j) adottare tutti gli atti di gestione che non siano espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione.

ART.17 – ORGANO DI CONTROLLO
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Il Revisore Unico, se nominato dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. L’Organo di Controllo, se nominato, opera ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

ART. 18 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
1. Il Comitato è composto da tre a cinque membri, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. I componenti devono essere scelti tra personalità di elevata competenza e di indiscusso profilo morale.
3. I programmi scientifico-culturali sono sottoposti al vaglio del Comitato Tecnico-Scientifico. Lo stesso può rappresentare proposte di sua iniziativa al Consiglio di Amministrazione.
4. Su richiesta del Presidente della Fondazione, il Comitato provvede altresì alla compilazione delle rose di cui al precedente art. 12.
5. Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione secondo le stesse modalità osservate per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ART.19 ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’attività finanziaria della Fondazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione di attività e bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, corredato da una relazione dell’Organo di Controllo, se nominato. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il piano di attività ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
2. Come previsioni tassative ed inderogabili si stabilisce:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché attivi patrimoniali;
b) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

ART.20 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
1. L’estinzione della Fondazione potrà avvenire solo per deliberazione favorevole dei due terzi dei componenti la Consulta dei Fondatori.
2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Patrimonio della Fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e conformemente a disposizioni specifiche di legge in materia.

ART.21 NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative del Codice Civile in materia di Fondazioni e successive modifiche e integrazioni, nonché a quelle sull’organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione Abruzzo in materia di persone giuridiche private.
2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto gli organi vigenti decadono e sono ricomposti entro il termine massimo di due anni.